Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.M. 24/10/2005

1. Nel caso di impianti non ancora in esercizio, che abbiano seguito il regime autorizzativo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 387103, l'emissione di certificati verdi è subordinata alla presentazione di apposita richiesta corredata dal permesso di costruire rilasciato dal Comune, da un coerente piano di realizzazione. e da garanzie a favore del Gestore della rete, in termini di energia a valere sulla produzione di altri impianti qualificati già in esercizio o in termini economici commisurati al costo di un uguale ammontare dei certificati verdi di cui all'articolo 9, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 1.

8. L'emissione, da parte del Gestore della rete, dei certificati verdi è subordinata alla verifica della attendibilità dei dati forniti. Il Gestore della rete può disporre controlli sugli impianti in esercizio o in costruzione anche al fine di verificare la loro conformità all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 17, del decreto legislativo n. 387103. L'esito delle verifiche e dei controlli di cui al presente comma è trasmesso ai Ministeri delle attività produttive e dell'ambiente e della tutela del territorio.

9. I1 Gestore della rete può emettere, anche al fine di conipensare fluttuazioni produttive annuali, certificati verdi non riferiti ad alcun impianto specifico, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99. Tali certificati sono venduti al prezzo fissato al successivo articolo 9. Qualora dovesse verificarsi un eccesso di offerta di certificati verdi, causato da un mancato adeguamento dell'obbligo. di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 79199, e all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 387103, agli obiettivi indicativi nazionali di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, il Gestore della rete è tenuto ad acquistare i certificati verdi in eccesso, limitatamente ai certificati verdi che hanno terminato il periodo di validità di cui all'articolo 20, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Il prezzo di acquisto è quello determinato all'articolo 9, comma 2.

10. In caso di certificati verdi emessi in relazione ad impianti ubicati in Stati esteri in attuazione dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 387103. gli eventuali diritti connessi all'applicazione dei meccanismi di cui alla delibera adottata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 1 giugno 2002, n. 120, sono conferiti al soggetto produttore dell'energia elettrica.

11. La richiesta del produttore volta a ottenere i certificati verdi, di cui ai commi 1 e 5, per il primo anno è accompagnata da dichiarazione giurala con la quale il produttore altesla di non incorrere nel divieto di cumulo di incentivi di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 387103. La richiesta del produttore volta a ottenere i certificati verdi aggiuntivi di cui al comma 2 per il primo degli ulteriori quattro anni 6 accompagnata da dichiarazione giurata con la quale il produttore attesta di non aver beneficiato di alcun incentivo pubblico in conto capitale per la realizzazione dell'impianto per la cui produzione energetica vengono richiesti i certificati verdi.

12. Salvo diversa comunicazione del produttore al Gestore della rete, le dichiarazioni di cui al comma 11 si intendono tacitamente rinnovate per i successivi anni di diritto al rilascio dei certificati verdi. Fatte salve le altre conseguenze disposte dalla legge. la falsa dichiarazione comporta la decadenza dal diritto ai certificati verdi sull'intera produzione e per l'intero periodo residuo di diritto al rilascio dei certificati verdi. I1 Gestore della rete comunica alllAutorità per l'energia elettrica e il gas ogni elemento in suo possesso relativo a eventuali false dichiarazioni ai fini dell'eventuale applicazione di sanzioni ai sensi della legge 14 novembre 1995. n. 481, e successive modificazioni e integrazioni.

13. A garanzia della reale durata dell'incentivazione dell'energia prodotta e dei corrispondenti certificati verdi. il periodo per il quale viene riconosciuto l'incentivo di cui al presente articolo. deve essere considerato anche al netto degli eventuale fermi disposti delle competenti autorità in materia secondo la normativa vigente per le problematiche connesse alla sicurezza della rete. A tal fine, al produttore è concessa una estensione del periodo di diritto ai certificati verdi pari al periodo complessivo di fermi dovuti a problematiche connesse alla sicurezza della rete, incrementato del venti per cento.

Art. 6 - Contrattazione dei certficati verdi

1. Il Gestore del mercato di cui all'articolo 5 del decreto Iegislativo n. 79199. organizza e gestisce, nell'ambito della gestione economica del mercato elettrico, una sede per la contrattazione dei certificati verdi.

2. L'organizzazione della contrattazione dei certificati verdi si conforma alla disciplina del mercato approvata con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99.

3. I certificati verdi sono contrattati nella sede di cui al comma 1. I certificati verdi sono altresì oggetto di libero mercato anche al di fuori della sede di cui al comma 1.

Art. 7 - Verifica annuale di adempimento all’obbligo

1. Entro il 31 marzo di ciascun anno, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, trasmettono, contestualmente all’autocertificazione di cui all'articolo 3 comma 1 del presente decreto, al Gestore della rete certificati verdi equivalenti, in termini di energia associata, all'obbligo di immissione che compete loro ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto Iegislativo n. 79/99, e dell'articolo 4, comma 1, del decrelo legislalivo n. 387103, tenuto conto di quanto disposto all'articolo 20, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 387103.

2. Il Gestore della rete, sulla base dell'autocertificazione di cui all'articolo 3, comma 1, ricevuta l'anno precedente, dei certificati verdi ricevuti, e di ogni altro dato in suo possesso, effettua la verifica, relativamente all'anno precedente, di otteniperanza all'obbligo di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 79199, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 387103, ed annulla i relativi certificati. La verifica si intende positiva se l'energia elettrica da fonte rinnovabile associata ai certificati verdi trasmessi dal soggetto medesimo, uguaglia o supera il valore della quota in capo al soggetto stesso, come definita al comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo n.79199, e al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 387103. L'esito della verifica è notificato agli interessati entro il 30 aprile di ciascun anno.

3. In caso di esito negativo, il soggetto obbligato compensa entro trenta giorni la differenza evidenziata dalla verifica di cui al comma precedente, tramite acquisto sul mcrcato, così comc disciplinato dal precedente art. 6. ed invio al Gestore della rete di certificati verdi, o tramite acquisto e conseguente annullamento dei certificati verdi emessi dal Gestore medesimo ai sensi dell'articolo 5, comma 9, o dell'articolo 9.

4. In caso di mancato adempimento, il Gestore della rete comunica all'Autorità per l'energia elettrica e il gas i nominativi dei soggetti inadempienti e l'entità delle inadempienze ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 387/03.

5. Con cadenza annuale il Gestore della rete trasmette ai Ministeri delle attività produttive e dell'ambiente e della tutela del territorio l'elenco completo dei soggetti inadempienti di cui al comma 4 e l'entità delle inadempienze di ciascuno di essi. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, con identica cadenza annuale, trasmette ai Ministeri delle attività produttive e dell'ambiente e della tutela del territorio l'entità delle sanzioni comminate ai singoli soggetti inadempienti. I Ministri delle attività produttive e dell'ambiente e della tutela del territorio, sulla base degli elementi risultanti dalle comunicazioni del Gestore della rete e delllAutorità per l'energia elettrica ed il gas, possono adottare, ove lo ritengano opportuno, ulteriori, idonee iniziative che tengano conto dell'entità complessiva delle inadempienze, della congruità delle sanzioni comminate e del grado di raggiungimento degli obiettivi connessi agli impgni di riduzionc delle emissioni inquinanti assunti in sede comunitaria ed internazionale in applicazione del protocollo di Kyoto.

Art. 8 - Verifica di compensazione triennale

1. A decorrere dal 2005, entro il 30 aprile di ciascun anno, il Gestore della rete, qualora la differenza tra i certificati relativi ai diritti dallo stesso acquisiti a qualsiasi titolo e i certificati venduti nel triennio precedente sia negativa, acquista, sul mercato organizzato ai sensi dell'articolo 6, ed annulla certificati verdi fino a copertura di detta differenza. Fino ad avvenuta compcnsazionc, il Gestore della rete non può vendere i certificati di cui all'articolo 9, nè emettere certificati ai sensi dell'articolo 5, comma 9. Qualora la predetta differenza sia negativa, i Ministri delle attività produttive e dell'ambiente e della tutela del territorio assumono le idonee iniziative volte a rendere compatibili i meccanismi incentivanti con la necessità del rispetto del raggiungimento degli obiettivi nazionali assunti nell'ambito degli impegni comunitari ed internazionali di settore.

Art. 9 - Disposizioni relative agli irnpian ti di cui al1 'articolo 3, conzma 7. della legge 14 noveurzbre 1995, n. 481

1. Il Gestore della rete emette a proprio favore e colloca sul mercato di cui all'articolo 6 i certificati verdi relativi agli impianti di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995. n. 481, entrati in esercizio in data successiva al 1 aprile 1999.

2. Il prezzo di offerta dei certificati verdi di cui al comma 1, riferito al kWh elettrico, prescinde dalla tipologia della fonte e dell'impianto cui sono associati i certificati. Il predetto prezzo di offerta è pari al valore determinato in base al costo medio di acquisto ai valori di acconto, da parte del Gestore della rete, ai sensi dell'articolo 3, conuna 12, del decreto legislativo n. 79/99, dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, limitatamente ai casi in cui vengono riconosciute le componenti correlate ai maggiori costi della specifica tipologia di impianto come definite al titolo II, comma 3, della deliberazione del Comitato interministeriale prezzi del 29 aprile 1992 e con esclusione degli impianti da fonti assimilate, al netto dei ricavi derivanti dalla cessione dell'energia stessa.

3. Qualora venissero a mancare gli elementi per il calcolo del prezzo di cui al comma 2, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta dell'Osservalorio di cui all'arlicolo 16 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. con proprio decreto provvederà alla individuazione di parametri sostitutivi di quelli determinati dal comma 2.

Art. 10 - Bollettino annuale e sistema informativo

1. Il Gestore della rete pubblica con cadenza annuale un bollettino informativo, con l'elenco degli impianti da fonti rinnovabili in esercizio, in costruzione e in progetto con qualifica. di cui all'articolo 4, vigente. delle garanzie di origine rilasciate e dei certificati verdi emessi. I1 bollettino annuale contiene, inoltre, dati statistici aggregati, in ogni caso non collegabili al singolo produttore, sugli impianti, sulla rispettiva potenza, sulla produzione energetica effettiva verificata dal Gestore della rete, sui controlli effettuati, e sulle verifiche annuali e triennali di cui agli articoli 7 e 8. Per gli impianti in costruzione e in progetto, il bollettino riporta i dati di potenza e di producibilità attesa, dichiarata dal produttore. Il bollettino riporta altresì notizie utili a supportare il corretto funzionamento delle contrattazioni di cui all'articolo

 

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